Incidenti stradali in Italia con veicoli targati all’estero

In caso di incidente stradale verificatosi in Italia, causato da veicoli con targhe estere, è necessario seguire una procedura specifica al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

È essenziale rivolgersi all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) con sede a Milano, che l’Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) per i veicoli a motore impegnati nella circolazione internazionale. Fondato nel 1953, l'UCI svolge il ruolo di Bureau nazionale per l'Italia nell'ambito del Sistema della Carta Verde. Questo sistema è regolato dal Consiglio dei Bureaux, il quale è stato istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

L'UCI procederà a verificare la copertura assicurativa del veicolo straniero coinvolto nell'incidente. Successivamente, si incaricherà di assegnare il compito di gestire il sinistro e di effettuare il risarcimento dei danni. Questo compito sarà affidato a una compagnia assicurativa o a un'impresa in Italia (Italiana), facendo sempre riferimento alla compagnia assicurativa del veicolo straniero.

Suggerimenti importanti: per facilitare le operazioni di verifica dell'UCI, è cruciale fornire il maggior numero possibile di dettagli. In tal senso, nel caso in cui le forze dell'ordine non siano intervenute per effettuare rilievi e sia stata compilata, ad esempio, la constatazione amichevole, si raccomanda di:

  • Fotografare i veicoli coinvolti e le rispettive targhe. Nel caso di incidenti con veicoli articolati (autocarri con rimorchio), tenere presente che, per quanto riguarda la copertura assicurativa, è determinante la targa della motrice (autocarro). È, comunque, importante fotografare sempre entrambe le targhe e i punti di collisione.
  • Fotografare i documenti d’identità del conducente dell'altro veicolo, come la patente.
  • Fotografare i documenti del veicolo dell'altro conducente, come la carta di circolazione e la polizza assicurativa.
  • Fotografare qualsiasi elemento utile per identificare il luogo dell'incidente, il quale potrebbe anche rivelarsi rilevante per la dinamica dell'evento.

Come inoltrare la richiesta di risarcimento?

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente stradale in Italia causato da veicoli con targhe estere, è necessario seguire una procedura specifica. La richiesta deve essere inviata in modo esplicito a:

UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano

È possibile utilizzare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa, inviare la richiesta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nel caso di invio tramite PEC, non è necessario inviare anche la raccomandata.

Nella richiesta, è fondamentale fornire ogni dettaglio utile per accelerare il processo di elaborazione della richiesta. I seguenti dati sono obbligatori:

  • Data e luogo dell'incidente.
  • Nazionalità e targa del veicolo straniero coinvolto.
  • Descrizione del veicolo straniero.
  • Tipologia del veicolo (ad esempio, autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.).
  • Marca e modello del veicolo (esempio: Fiat Punto, Opel Astra, ecc.).
  • Breve descrizione dell'incidente.
  • Copia della constatazione amichevole d'incidente.
  • Dettagli dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con indicazione precisa del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, fornire anche le seguenti informazioni può risultare estremamente utile per un rapido trattamento della richiesta:

  • Nome della compagnia di assicurazione del veicolo straniero.
  • Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo straniero.
  • Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo straniero.
  • Copia della Carta Verde presentata dal conducente del veicolo straniero.
  • Copia dei documenti eventualmente forniti dal conducente straniero.

Per garantire una risposta tempestiva, è necessario indicare un indirizzo e-mail valido.

Dopo aver ricevuto la richiesta, l'UCI assegnerà le attività successive alla Società designata dalla Compagnia di assicurazione straniera indicata nella richiesta di risarcimento. Sarà questa Società a eseguire la perizia per valutare i danni, determinare la responsabilità e presentare un'offerta o giustificare un eventuale rifiuto.

Cosa accade se i dati forniti non consentono di identificare la compagnia assicurativa del veicolo estero? Niente paura, l'UCI condurrà delle indagini nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo al fine di individuarla o verificare la possibilità di intervenire direttamente.

Tali ricerche sono condotte dall'UCI in collaborazione con il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo straniero, e le regole che regolamentano i rapporti tra i Bureaux prevedono un periodo massimo di sei settimane per ottenere una risposta.

È importante ricordare che il termine previsto dalla legge per presentare un'offerta di risarcimento o giustificare un rifiuto è di tre mesi.

Per ottenere un risarcimento in modo efficace e senza intoppi, è fondamentale essere affiancati da un consulente assicurativo competente. Un consulente esperto in materia assicurativa può fornire una guida preziosa durante tutto il processo di richiesta di risarcimento, assicurando che vengano seguite tutte le procedure necessarie e che siano presentate tutte le informazioni rilevanti.

Veicoli con targa estera: periodo di circolazione concesso e condizioni

A partire dal 1° febbraio 2022, ai proprietari di veicoli con targa estera, residenti in Italia, è concesso di circolare sul territorio nazionale per un periodo di 3 mesi. Al termine di questi tre mesi, il veicolo deve essere immatricolato in Italia o condotto al di fuori del paese.

Invece, gli utilizzatori non proprietari di veicoli con targa estera, residenti in Italia, possono circolare con tali veicoli a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

  • Devono conservare a bordo un documento, datato recentemente e firmato dal proprietario, che attesti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
  • Quando l'utilizzo supera i 30 giorni complessivi nell'anno solare, anche non consecutivi, è obbligatorio registrare questa informazione nella sezione apposita del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), come stabilito dall'art. 94, comma 4 ter, del Codice della Strada.
  • Eventuali variazioni nella disponibilità del veicolo devono essere registrate entro tre giorni.

Novità introdotte dopo febbraio-marzo 2022

Dopo il periodo di febbraio-marzo 2022, sono state apportate importanti modifiche alle regole in vigore:

  • Documento da tenere a bordo: ora è sufficiente avere un documento a bordo del veicolo (ad esempio, un contratto di comodato) per la circolazione per un periodo inferiore a 30 giorni. Non è più necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro o collaborazione.
  • Identità del proprietario: non è più rilevante l'identità del proprietario del veicolo. In precedenza, doveva trattarsi di una società con sede nell'Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Ora, vi è un'equivalenza tra persona fisica e giuridica, indipendentemente dalla residenza o dalla sede della società, a condizione che essa sia estera. Ciò significa che è possibile utilizzare il veicolo di un parente o un amico residente all'estero.
  • Durata della disponibilità: una volta che il veicolo è stato registrato presso il P.R.A., la durata della disponibilità del veicolo non incontra particolari limiti di tempo, a meno che non siano stati stabiliti limiti all'atto della registrazione. Tuttavia, questi limiti possono essere modificati, a condizione che vengano registrati entro tre giorni dalla variazione.

Attenzione: in caso di controllo, se manca il documento con data certa e la registrazione non è stata effettuata, si presume che la disponibilità del veicolo sia in capo al conducente. In tal caso, il veicolo deve essere immediatamente registrato presso il P.R.A.

Lavoratori Subordinati o Autonomi che Esercitano in Stati Limitrofi o Confinanti

Per coloro che svolgono attività lavorative in stati limitrofi, anche al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), come ad esempio la Svizzera, il terzo comma dell'art. 93 bis del Codice della Strada stabilisce che i lavoratori subordinati o autonomi che operano in uno stato limitrofo o confinante e circolano con veicoli di loro proprietà, immatricolati in quel paese, devono procedere alla registrazione presso un elenco speciale del P.R.A. entro 60 giorni dall'acquisto della proprietà del veicolo.

Una volta che questi veicoli sono stati registrati, possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi, purché questi ultimi abbiano residenza in Italia.

Disposizioni esclusive

Le disposizioni precedentemente menzionate non si applicano nei seguenti casi:

  • Ai cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia, un'eccezionale exclave italiana;
  • Al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, come stabilito dall'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  • Al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • Ai familiari conviventi all'estero del personale di cui alle lettere b) e c);
  • Quando il proprietario del veicolo, nonostante la residenza all'estero, sia presente a bordo del veicolo.

Inoltre, l'obbligo di custodire il documento e di registrarne la disponibilità non si applica a chi, pur essendo residente in Italia da oltre 60 giorni, guida veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità di imprese sammarinesi, con le quali i conducenti abbiano rapporti legali di lavoro subordinato o collaborazione continuativa.

Sanzioni relative alla circolazione dei veicoli con targa estera

Le sanzioni inerenti alla circolazione dei veicoli con targa estera sono disciplinate nel seguente modo:

Proprietario che consente la circolazione oltre i 3 mesi o non registra entro 60 giorni dall'acquisizione.

  • Il proprietario del veicolo, se consente la circolazione oltre i 3 mesi dall'acquisizione della residenza italiana o se non procede alla registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà, è soggetto a una sanzione che varia tra € 400,00 ed € 1.600,00 e al ritiro del documento di circolazione.
  • In questa situazione, l'organo accertatore richiederà al proprietario di effettuare l'immatricolazione del veicolo o, nel secondo caso, la registrazione presso il P.R.A. Tuttavia, il proprietario ha l'opzione di portare la vettura oltre confine previa autorizzazione.
  • Se il proprietario non adempie entro 30 giorni, è prevista la confisca del veicolo.

Conducente senza il documento che attesta il titolo e la durata della disponibilità.

  • Il conducente che circola senza il documento che attesta il titolo e la durata della disponibilità è soggetto a una sanzione che va da € 250,00 a € 1.000,00.
  • A tale conducente viene imposto di esibire il documento entro 30 giorni. In caso di mancata esibizione, viene applicata una sanzione accessoria del fermo amministrativo. Il veicolo verrà restituito solo previa esibizione del documento richiesto o dopo 60 giorni dalla violazione, se il documento non viene esibito entro tale termine. Inoltre, in caso di mancata esibizione, si aggiunge una sanzione che va da € 727,00 a € 3.629,00.

Violazione dell'obbligo di registrazione o comunicazione di variazione:

  • Per la violazione dell'obbligo di registrazione o della comunicazione di variazione, è prevista una sanzione che varia tra € 712,00 ed € 3.558,00.
  • In questo caso, l'agente accertatore richiederà il documento di circolazione, che verrà restituito solo dopo che la violazione sia stata corretta.

Al di fuori delle circostanze precedentemente menzionate, permane il termine temporale per la circolazione stabilito dall'art. 132 del Codice della Strada, che è di 1 anno dall'immatricolazione nel paese di origine. Ciò si applica, ad esempio, a individui che abbiano ufficialmente la residenza all'estero ma che risiedano prevalentemente in Italia.

Per qualsiasi domanda non esitare a contattarmi!

Gianluca Guidolin Consulente Assicurativo

L’intermediario è soggetto alla vigilanza dell’IVASS - registro unico degli intermediari - RUI n. E000568264

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