Cos'è la polizza RCA?

La sigla RCA è l’abbreviazione di “Responsabilità Civile Auto” e rappresenta il contratto assicurativo, stipulato dal contraente con la compagnia di assicurazione, che copre i danni eventualmente causati a terzi quando si utilizza un veicolo.

Il 12 giugno 1971, precisamente 180 giorno dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione, entrò in vigore anche in Italia la legge che rese obbligatoria la polizza RCA per poter circolare. Oltre alla necessità di una copertura assicurativa per la circolazione stradale, lo stato italiano dichiara obbligatoria la stipula di un contratto assicurativo RCA anche per i mezzi in sosta o senza guidatore, sia in area pubblica che privata.

L’obbligo decadrà nel momento in cui un veicolo viene sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Versamento di un premio assicurativo in relazione al massimale prestabilito

In seguito al versamento di un premio, determinato liberamente dalle imprese, la compagnia assicurativa copre i danni a terzi fino ad un massimale prestabilito.

Per legge devono essere garantiti dei massimali minimi che, dall’ultimo aggiornamento avvenuto il giorno 11 giugno 2022, equivalgono a:

  • € 6.450.000 per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle persone lese;
  • € 1.300.000 per i danni alle cose.

Le compagnie assicurative possono offrire massimali superiori a quelli stabiliti dalla legge. Questo implica un leggero aumento della somma che dovrai pagare per il premio assicurativo, ma è bene ricordare che in un eventuale sinistro possono essere coinvolte più persone e più cose contemporaneamente, facendo lievitare l’indennizzo dovuto.

I danni che richiedono un risarcimento superiore a un milione, possono essere meno rari, ma nel momento in cui si verificano e se la copertura assicurativa non copre l’intero ammontare della somma, si ricorrerà al tuo patrimonio personale.

Inoltre, la Responsabilità Civile Auto protegge non solo il proprietario del mezzo, ma chiunque sia alla guida del veicolo benché in possesso di regolare patente e abilitazione.

Scadenza del contratto e giorni di copertura

La polizza è valida per 12 mesi e decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Le date, compresa quella di scadenza, vengono riportate sul certificato di assicurazione che ti viene consegnato dalla compagnia e che bisogna sempre tenere in auto.

Alla scadenza è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni in cui la polizza risulta ancora attiva. Durante questo periodo il mezzo può continuare a circolare su strada perché eventuali danni saranno ancora coperti dall’assicurazione.

In seguito, la polizza può essere rinnovata oppure, senza obbligo di disdetta, si può sottoscrivere un nuovo contratto tramite una compagnia assicurativa diversa. Questa clausola è stata modificata il 1° gennaio 2013, infatti prima di allora la polizza era con tacito rinnovo.

Esclusioni: cosa non viene coperto dall’assicurazione

Il caso più ovvio è il mancato rinnovo della copertura assicurativa. In caso di NON rinnovo della copertura assicurativa, l’assicurazione non sarà attiva.

Secondo l’art. 193 del Codice della Strada, in questo caso, le forze dell’ordine possono sequestrare il veicolo e multare il conducente per un importo che varia dagli 869 ai 3.464 euro.

Inoltre, esistono altre esclusioni comuni a tutte le compagnie:

  • Veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  • Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
  • Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
  • Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
  • Veicolo con targa in prova se l’utilizzo del veicolo è irregolare;
  • Veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti;
  • Danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Non è motivo di rivalsa il trasporto di minore regolarmente allacciato e seduto su seggiolino privo del sistema anti-abbandono;
  • Danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
  • Danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili;
  • Opzione Guida Esperta e danni causati dal conducente con meno degli anni previsti in polizza per la guida esperta.

Nel caso in cui si verifichi un sinistro per una di queste violazioni, la compagnia assicurativa avrà il diritto di rivalsa sul contraente.

Garanzie accessorie RCA

La garanzia RCA assicura i danni a terzi ma non i danni al guidatore o al veicolo. Esistono infatti, sulla base delle esigenze del contraente, una serie di coperture dette “accessorie”:

  • Incendio e furto copre i danni che subisce il tuo veicolo in caso di incendio o furto. (È necessario valutare se è coperto solo il danno totale o anche il danno parziale). È fondamentale conoscere i dettagli del tuo contratto assicurativo.
  • Atti vandalici o sociopolitici permette di ricevere il rimborso dei danni subiti dal tuo veicolo in seguito ad atti vandalici generici. Inoltre, sono coperti i danni derivati da eventi sociopolitici come: sommosse, cortei, scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari;
  • Cristalli prevede il pagamento, da parte della compagnia assicurativa, del vetro nuovo fino al massimale previsto dalla polizza. Si tratta dell’elemento più fragile di ogni veicolo, che rischia la rottura o la scheggiatura durante la comune circolazione;
  • Kasko copertura che presenta diverse tipologie. La più conosciuta è sicuramente la kasko totale, che va a tutelare tutti i danni che può subire il tuo veicolo (come uscite di strada, incidenti con colpa). In seguito, abbiamo la minikasko che copre fino ad un determinato massimale prestabilito. Infine, c'è la kasko collisione che copre i danni al tuo veicolo solo se c’è stata collisione con un altro veicolo (identificato);
  • Tutela legale prevede il pagamento delle spese legali nel caso in cui il contraente venga chiamato a rispondere civilmente o penalmente in un sinistro stradale;
  • Assistenza stradale, ultima ma non di importanza, garantisce il soccorso stradale al veicolo a seguito di incidente stradale o rottura dello stesso.

Anche in questi casi è importante conoscere precisamente i vari dettagli della copertura assicurativa, per evitare di imbattersi in spiacevoli inconvenienti in fase di liquidazione del sinistro e dover ricorrere al tuo patrimonio.

Per qualsiasi domanda non esitare a contattarmi!

Gianluca Guidolin Consulente Assicurativo

 

 

L’intermediario è soggetto alla vigilanza dell’IVASS - registro unico degli intermediari - RUI n. E000568264

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